La vendita di carni pregiate ha una propria filiera che inizia con l’allevamento. In base alla tipologia di animale, delle risorse economiche e territoriali, esistono diversi metodi di allevamento.
Tutti i capi destinati al consumo umano devono essere registrati e identificati individualmente mediante l’applicazione di una marca auricolare che ne segnala gli spostamenti e la provenienza.
I veterinari del servizio pubblico delle ASL (Aziende Sanitarie Locali) accertano la provenienza e la documentazione sanitaria del bestiame, dei mangimi, dei farmaci e delle condizioni d'allevamento.
L’allevatore deve tenere un registro vidimato e verificato dalle ASL nel quale indica il farmaco utilizzato, il capo trattato e la durata della terapia.
La macellazione è la fase che precede la vendita di carni pregiate. Questa avviene in strutture certificate e sotto il controllo del servizio veterinario. Lo staff medico effettua una visita prima e dopo la macellazione. Inoltre, la documentazione che scorta le carcasse permette di risalire all'origine del singolo capo.
Dopo la macellazione, le carni sono sottoposte a porzionatura in pezzi più piccoli da parte del distributore. Anche in questo caso, sono obbligatori il monitoraggio veterinario e il disbrigo delle pratiche di certificazione con bollo sanitario per l'identificazione dello stabilimento di macellazione (o del laboratorio di sezionamento). Il marchio è applicato sulle mezzane o sulle etichette delle confezioni prima della vendita di carni pregiate.
Le carni bovine sono etichettate secondo le disposizioni contenute nel Regolamento CE 1760/2000. Le procedure devono avvenire in accordo con la legge e le disposizioni comunali. I prodotti devono avere i seguenti certificati.
Sono soggetti agli obblighi di etichettatura i seguenti prodotti:
Sono esclusi dagli obblighi di etichettatura
Norma che impone l'applicazione dei seguenti certificati per la vendita di carni pregiate.
Il Regolamento CE 361/2008 e la Circolare 1/2008 specificano denominazione di vendita di carni pregiate. Di seguito, le due categorie.
Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli stati UE sotto le denominazioni di vendita stabilite per ciascun stato membro. I certificati per la vendita possono essere integrati da un’indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati. Inoltre, devono essere apposte le seguenti indicazioni:
La vendita di carni pregiate è sottoposta al seguente sistema di etichettatura.
Le informazioni al consumatore devono riportare il nesso tra le carni e il singolo animale o il gruppo di animali da cui provengono.
Nei macelli, laboratori e depositi le indicazioni obbligatorie devono comunque accompagnare la carne, ma possono essere riportate sui documenti di scorta, a condizione che sul documento stesso e sulle carni sia apposto un codice identificativo di correlazione univoca.
In aggiunta, è possibile includere delle informazioni facoltative.
La vendita di carni pregiate può includere le seguenti informazioni accompagnate dal logotipo d’identificazione dell’operatore (o dell’organizzazione) così come dal relativo codice alfanumerico attribuito dal MIPAAF.